Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni il mercato immobiliare ad uso residenziale, in particolare nelle grandi aree urbane, registra da parte di grandi proprietà, siano esse enti assicurativi, previdenziali privatizzati o soggetti fisici, passaggi di proprietà in blocco spesso a società create ad hoc dai soggetti venditori o a società partecipate. In particolare, la città di Roma è segnata dal passaggio di decine di migliaia di unità immobiliari a società che hanno come unico fine di vendere in maniera frazionata agli inquilini o a terzi. Questi passaggi di proprietà portano ad aumenti abnormi dei prezzi di vendita finali che vedono gli inquilini come i terminali di quelle che appaiono come vere e proprie operazioni di speculazione edilizia. È accaduto, infatti, che immobili, composti da centinaia di unità immobiliari, siano stati acquistati in blocco da società a responsabilità limitata con capitale di 10.000 euro, per un valore di circa 900 euro a metro quadro, e che si sia proposto agli inquilini di acquistare i medesimi per un valore pari a 3.000 euro a metro quadro. Tale situazione è vissuta con angoscia da decine di migliaia di inquilini, anche con redditi di medio livello, che sono costretti ad affrontare la questione dell'acquisto della casa spesso senza alcuna possibilità di aprire una trattativa per definire prezzi sostenibili o forme di reale tutela per coloro che sono impossibilitati all'acquisto.
      Di fronte a questa drammatica situazione non possiamo restare inerti e, come sanno numerosi colleghi parlamentari, sempre più pressante è la richiesta di un intervento legislativo che punti a tutelare concretamente gli inquilini e che impedisca operazioni che puntano esclusivamente

 

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a imporre un approccio subalterno alla speculazione e a un obiettivo economico di guadagno che va molto oltre quanto sarebbe equo.
      Per i motivi esposti abbiamo predisposto la presente proposta di legge, composta di un solo articolo.
      Con il comma 1 prevediamo che le compagnie assicurative, gli enti privatizzati e le persone fisiche o giuridiche detentori di grandi proprietà immobiliari, che decidono di dismettere i propri patrimoni in blocco, sono obbligati a offrire la prelazione d'acquisto, anche in forma collettiva, agli inquilini sia con contratti di locazione vigenti, sia con contratti scaduti e non rinnovati.
      Il comma 2 definisce quali sono le grandi proprietà, recependo in tale senso la definizione presente nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2003, relativo ai criteri generali per la realizzazione degli accordi locali per la stipula dei contratti di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998.
      Il comma 3 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge tutti i contratti di locazione, stipulati da grandi proprietà, devono prevedere per gli inquilini il diritto di prelazione all'acquisto in caso di vendita sia frazionata che in blocco. Tale diritto deve essere esplicitato nel contratto di locazione.
      Il comma 4 è una norma transitoria che tende ad affrontare la questione relativa alle dismissioni in blocco in atto a decorrere dal 1o gennaio 2001. In questo caso si prevede che gli immobili acquistati in blocco non possano essere oggetto di ulteriori dismissioni prima di un periodo di cinque anni. È, altresì, prevista una possibilità di deroga solo per l'offerta di acquisto agli inquilini a un prezzo che non superi del 10 per cento quello di acquisizione.
      Il comma 5 prevede forme di tutela per conduttori con redditi inferiori al limite fissato per la decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per nuclei familiari con anziani ultrasessantacinquenni o con portatori di handicap. Per questi soggetti si prevede il diritto al rinnovo contrattuale non inferiore a nove anni e la possibilità di acquisto dell'usufrutto, anche rateizzato, per una somma non superiore all'ultimo canone corrisposto alla proprietà.
      Il comma 6 esclude dall'ambito di applicazione della legge le unità immobiliari soggette a cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, e le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica.
 

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